
Ehi tu!, lo sapevi che quest’anno (2015) è diventata operativa una nuova normativa, relativa alle assicurazioni?
(La puoi leggere in fondo a questo messaggio)
Eh certo che lo so!
Ok, dato che tu lo sai, allora a te non lo spiego, ma per tutti gli altri che non riescono a stare dietro a tutto, oppure che sono tecnofobici…
In sintesi questa normativa ha dei lati positivi e negativi, che andrò a definire qui di seguito.
Lati positivi
1) Le assicurazioni diminuiscono l’impatto ambientale, in quanto non stampano e non spediscono più l’attestato di rischio, un mese o poco più, prima che scada il contratto.
2) L’impatto ambientale si riduce anche in modo indiretto, ossia anche i clienti non dovranno più smaltire in seguito le loro comunicazioni, per cui ridurranno anch’essi il loro impatto ambientale.
Lati negativi
1) Il cliente dovrà registrarsi su un loro sito o portale internet, in modo da poter visualizzare l’attestato di rischio e forse anche per stampare il medesimo.
2) Il cliente “ignaro” potrebbe anche dimenticarsi di questo aspetto ed anzi, potrebbe non conoscerlo affatto, per cui…prevedo molte assicurazioni rinnovate per tacito assenso/consenso 😀
Ed inoltre…
Lati positivi
Non sarà più necessario inviare l’attestato di rischio ad un’altra assicurazione per avere un preventivo.
Lati negativi
Tutte le assicurazioni si potranno interfacciare ad un database unico, applicando forse un ulteriore leva negativa sul mercato, tradotto ==> “simil-monopolio”.
Questo perché?
Beh semplicemente perché potrebbe essere molto difficile avere degli sconti elevati ogni anno sulla polizza, (considerando di non aver subito degli incidenti), perché prima di inviare il preventivo richiesto, vedendo le condizioni applicate dalle aziende “concorrenti”, chiaramente potrebbero tutelare ulteriormente i loro interessi, riducendo sensibilmente lo sconto ma comunque applicandolo, ( “se possibile”).
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Normativa fornita da un’assicurazione
La dematerializzazione dell’attestato di rischio è disciplina da apposito Regolamento emanato dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ai sensi dell’art.134 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo N. 209/2005).
L’attestato di rischio è a disposizione anche del proprietario del veicolo assicurato, ovvero, in alternativa, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (art. 134 del Codice delle Assicurazioni) qualora sia diverso dal contraente.